Art. 12 · 1. Sono riconosciuti dagli Stati membri soltanto i frantoi che soddisfano alle seguenti condizioni:

Art. 12

1. Sono riconosciuti dagli Stati membri soltanto i frantoi che soddisfano alle seguenti condizioni:

In vigore dal 4 nov 1982
a) non essere stati perseguiti per irregolarità constatate in occasione dei controlli effettuati in applicazione dell' del regolamento (CEE) n. 3137/81 (1); b) tenere una contabilità di magazzino conforme all'; c) subire i controlli previsti nell'ambito dell'applicazione del regime di aiuto. Ai fini dell'attuazione del sitema di riconoscimento lo Stato membro interessato può avvalersi della collaborazione delle associazioni professionali cui aderiscono i suddetti frantoi. 2. Il riconoscimento è revocato se non ricorre più, salvo caso di forza maggiore, una delle condizioni di riconoscimento previste dal paragrafo 1.
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