Art. 10

Art. 10

In vigore dal 4 nov 1982
1. Lo Stato membro produttore determina il quantitativo di olio d'oliva ammissibile all'aiuto sulla base delle domande presentate conformemente all'arti- colo 4. 2. Lo Stato membro determina il quantitativo di olio d'oliva ammissibile all'aiuto per i produttori associati i cui fascicoli gli siano stati trasmessi dalle organizzazioni di produttori, conformemente all', paragrafo 2. A tal fine, esso tiene conto delle rese di olive e di olio fissate conformemente all'. 3. Quando i controlli di cui gli non consentono di confermare i dati figuranti nella contabilità di magazzino di un frantoio riconosciuto, lo Stato membro interessato determina, fatte salve le eventuali sanzioni applicabili al frantoio in causa, i quantitativi di olio ammissibile all'aiuto per ciascun produttore, socio di un'organizzazione, che abbia fatto triturare la propria produzione di olive in detto frantoio. 4. Inoltre, per quanto riguarda l'olio d'oliva di cui al punto 4 dell'allegato del regolamento n. 136/66/CEE, il quantitativo ammissibile all'aiuto è determinato sulla base della produzione di olio menzionata al punto 1 di detto allegato.
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