Art. 9
In vigore dal 22 giu 1979
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles , il 22 giugno 1979 .
Per la Commissione
Finn GUNDELACH
Vicepresidente
( 1 ) GU n . L 166 del 25 . 6 . 1976 , pag . 1 .
( 2 ) GU n . L 156 del 14 . 6 . 1978 , pag . 11 .
( 3 ) GU n . L 281 del 1° . 11 . 1975 , pag . 89 .
( 4 ) GU n . L 84 del 4 . 4 . 1979 , pag . 1 . ~I..379R1603
REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1603/79 DELLA COMMISSIONE
del 26 luglio 1979
che stabilisce le modalità di versamento di un premio ai fabbricanti di fecola di patate e abroga il regolamento ( CEE ) n . 1809/78
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,
visto il regolamento ( CEE ) n . 2727/75 del Consiglio , del 29 ottobre 1975 , relativo all ' organizzazione comune del mercato nel settore dei cereali ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1547/79 ( 2 ) ,
visto il regolamento ( CEE ) n . 2742/75 del Consiglio , del 29 ottobre 1975 , relativo alle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso ( 3 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1555/79 ( 4 ) , in particolare l ' ,
considerando che l ' importo di cui all ' , paragrafo 1 , e il premio di cui all ' articolo 3 bis del regolamento ( CEE ) n . 2742/75 sono modificati con effetto dal 1° agosto 1979 ; che è necessario specificare le condizioni ed altre norme per il versamento del premio succitato ;
considerando che il regolamento ( CEE ) n . 1809/78 della Commissione ( 5 ) deve essere abrogato ;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali ,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Storico versioni
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Proeli:reg:1979:1232:oj#art-9