Art. 4

Art. 4

In vigore dal 13 giu 1979
1 . Per la campagna 1979/1980 l ' aiuto alla produzione per le pesche sciroppate della sottovoce ex 20.06 B della tariffa doganale comune , di cui all ' articolo 3 bis del regolamento ( CEE ) n . 516/77 , è fissato a 27,69 ECU/100 kg , imballaggio immediato compreso . 2 . Il prezzo minimo da pagare al produttore , di cui all ' articolo 3 bis , paragrafo 3 , di detto regolamento , è fissato per la campagna in causa a 30,13 ECU/100 kg netti di pesche , partenza piantagione .
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