Art. 10
In vigore dal 12 giu 1979
A richiesta della Commissione , o almeno una volta al mese , gli Stati membri la informano delle importazioni dei prodotti in questione effettivamente imputati alle loro aliquote contingentali , ai massimali e agli importi massimi comunitari .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1979:1195:oj#art-10