Art. 2
In vigore dal 12 giu 1979
1 . Se l ' aliquota iniziale di uno Stato membro , fissata all ' , è autorizzata per l ' alcolizzazione in ragione del 90 % o più , tale Stato membro procede immediatamente , mediante notifica alla Commissione , al prelievo , se la riserva lo permette , di una seconda aliquota che può raggiungere la totalità dei quantitativi effettivamente utilizzati per l ' alcolizzazione nell ' ambito dell ' aliquota iniziale .
2 . Si procede all ' eventuale prelievo di altre aliquote , alle stesse condizioni , fino all ' esaurimento della riserva .
3 . Gli Stati membri versano alla riserva , al massimo entro il 1° aprile 1980 , la parte non utilizzata del contingente . Si utilizza tale riserva secondo le modalità di cui al paragrafo 2 .
Storico versioni
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