Art. 6

Art. 6

In vigore dal 12 giu 1979
La Commissione provvede a contabilizzare la consistenza delle aliquote aperte dagli Stati membri conformemente agli e li informa senza indugio , in base alle notifiche pervenute , sul grado di esaurimento delle riserve . La Commissione informa gli Stati membri , entro il 5 aprile 1980 , sullo stato di ciascuna riserva dopo i versamenti effettuati in applicazione dell ' . Essa vigila affinchù il prelievo con sui si esaurisce una delle riserve sia limitato al residuo disponibile e , a tal fine , ne indica la consistenza allo Stato membro che effettua quest ' ultimo prelievo .
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