Art. 1

Art. 1

In vigore dal 12 giu 1979
Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1979 le navi battenti bandiera di uno Stato membro sono autorizzate ad effettuare esclusivamente le catture fissate nell ' allegato del presente regolamento nelle acque soggette alla giurisdizione della pesca delle isole Faeroeer .
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