Art. 7
La pesca nello Skagerrak , nei limiti dei contingenti di cui all ' articolo 1 , è soggetta alle seguenti condizioni :
In vigore dal 12 giu 1979
1 . È proibita la pesca diretta all ' aringa nei periodi compresi dal 1° gennaio al 31 marzo 1979 e dal 1° ottobre al 31 dicembre 1979 .
2 . È proibita la pesca diretta all ' aringa non destinata al consumo umano .
3 . È proibito l ' impiego delle rete a strascico e del cianciolo per la cattura di specie pelagiche dalla mezzanotte di sabato alla mezzanotte di domenica .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
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