Art. 9

Art. 9

In vigore dal 12 giu 1979
1 . La validità delle licenze scade non appena sia constatato che i quantitativi di cui all ' allegato I , punto 1 , sono esauriti . 2 . Alle navi per cui non sono stati rispettati gli obblighi previsti dal presente regolamento non viene rilasciata alcuna licenza per un periodo di sei mesi .
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1979:1177:oj#art-9