Art. 9
In vigore dal 12 giu 1979
1 . La validità delle licenze scade non appena sia constatato che i quantitativi di cui all ' allegato I , punto 1 , sono esauriti .
2 . Alle navi per cui non sono stati rispettati gli obblighi previsti dal presente regolamento non viene rilasciata alcuna licenza per un periodo di sei mesi .
Storico versioni
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