Art. 3
In vigore dal 12 giu 1979
1 . All ' atto del deposito di ogni richiesta di licenze presso la Commissione , devono essere fornite le seguenti informazioni :
a ) nome della nave ,
b ) numero d ' immatricolazione ,
c ) lettere e cifre esterne d ' identificazione ,
d ) porto d ' immatricolazione ,
e ) nome e indirizzo del proprietario o del noleggiatore ,
f ) stazza lorda e lunghezza fuoritutto ,
g ) potenza del motore ,
h ) indicativo di chiamata e frequenza radio ,
i ) metodo di pesca previsto ,
j ) zona di pesca prevista ,
k ) specie di pesci che si intendono catturare ,
l ) periodo per il quale è chiesta la licenza .
2 . Ciascun licenza è valida per una sola nave . Se diverse navi partecipano alla stessa operazione di pesca , ognuna deve essere munita di una licenza che indica tale metodo di pesca .
3 . Tuttavia , per la pesca di cui all ' allegato I , punto 3 , lettere b ) , c ) e d ) , può essere rilasciata , su richiesta , una sola licenza per due navi le cui caratteristiche segnaletiche siano indicate simultaneamente nella licenza .
Per ciascuno di questi tipi di pesca , le autorità spagnole presentano un elenco comprendente un numero di navi che non supera quello fissato all ' allegato I , punto terzo , ultima colonna , indicando per quali navi è richiesta una licenza o una licenza raggruppata e , se del caso , la durata richiesta di validità .
4 . Il paragrafo 1 non si applica alle licenze di cui all ' allegato I , punto 3 , lettere e ) ed f ) ; tali licenze sono numerate e non nominative .
5 . I capitani delle navi che sono in possesso di una licenza devono rispettare le condizioni speciali previste dall ' allegato II . Tali condizioni sono parte integrante della licenza .
Per la pesca del tonno devono essere rispettati soltanto i punti 1 e 2 di tali condizioni speciali .
6 . Ciascuna nave può detenere una sola licenza .
Storico versioni
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