Art. 2
In vigore dal 12 giu 1979
1 . L ' esercizio delle attività di pesca è subordinato all ' esistenza a bordo di una licenza , rilasciata dalla Commissione per conto della Comunità , nonchù al rispetto delle misure di conservazione e di controllo e delle altre disposizioni che disciplinano le attività di pesca nelle zone di cui all ' .
2 . Il numero delle licenze che possono essere rilasciate alle navi battenti bandiera della Spagna è fissato all ' allegato I , punto 3 .
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