Art. 12

Art. 12

In vigore dal 12 giu 1979
Il presente regolamento entra in vigore il giorno seguente alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Esso è applicabile dal 1° gennaio al 31 dicembre 1979 . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Lussemburgo , addì 12 giugno 1979 . Per il Consiglio Il Presidente J . FRANÇOIS-PONCET ( 1 ) GU n . C 140 del 5 . 6 . 1979 , pag . 115 . ( 2 ) GU n . L 81 del 31 . 3 . 1979 , pag . 1 . ALLEGATO I 1 . Contingenti di pesca Specie * Divisioni CIEM * Quantitativi ( in tonnellate ) * Nasello * VI * 1 819 ( 1 ) * * VII * 6 200 ( 1 ) * * VIII * 7 481 ( 1 ) * Altre specie costituenti catture accessorie della pesca diretta del nasello * VI * 3 638 * * VII * 12 400 * * VIII * 14 962 * Acciuga * VIII * 29 000 ( 2 ) * Tonno * Nessuna limitazione * * ( 1 ) Di cui 1 500 t sono trasferite dal contingente per gli ultimi tre mesi del 1978 ; tale quantità è suddivisa come segue : - divisione VI : 176 t ; - divisione VII : 600 t ; - divisione VIII : 724 t . ( 2 ) Sono da sottrarre da questo quantitativo le catture effettuate da navi battenti bandiera della Spagna nella zona di pesca spagnola . 2 . Catture accessorie ammesse Specie pescata a titolo diretto * Specie pescata a titolo di catture accessorie * Limiti ammessi delle catture accessorie * Nasello * Merluzzo bianco * Le catture accessorie complessive di queste specie non possono superare in peso il 3 % delle catture totali che si trovano a bordo * * Eglefino * * * Merlano * * * Merluzzo giallo * * * Carbonaro * * * Clupeidi * Le catture accessorie complessive di queste specie non possono superare in peso il 5 % delle catture totali che si trovano a bordo * * Scampi * * * Sogliola * Le catture accessorie di queste specie non possono essere trattenute a bordo * * Passera di mare * * * Aringa * * Sardina * Suro * Le catture accessorie di questa specie non possono superare in peso il 10 % delle catture totali o il 10 % di qualsiasi campione di almeno 100 kg di pesce constatato a bordo , dopo cernita , nella stiva della nave * * Altre specie ( compresi gli invertebrati ) * Le catture accessori di tutte le altre specie non possono essere trattenute a bordo * 3 . Numero di licenze che possono essere rilasciate per le varie divisioni CIEM Tipo di pesca * Divisioni CIEM * Numero di licenze * Elenco completo delle navi * a ) Navi per la pesca al nasello * VI * 31 ( 1 ) * - * * VII * 87 ( 1 ) * - * * VIII * 82 ( 1 ) * - * b ) Navi per la pesca delle sardine ( navi per la pesca al cianciolo sotto 100 tsl ) * VIII * 40 * 71 * c ) Palangresi sotto 100 tsl * VIII a * 10 * 17 * d ) Pesca da navi non eccedenti 50 tsl , esercitata esclusivamente con canne da pesca * VIII * 50 * 60 * e ) Navi che esercitano la pesca dell ' acciuga a titolo di pesca principale * VIII * 160 * - * f ) Navi che esercitano la pesca dell ' acciuga a titolo di esca viva * VIII * 120 * - * g ) Navi per la pesca dei tonni * VI , VII , VIII * Nessuna limitazione * * ( 1 ) Cifra fissata sulla base di una nave tipo avente potenza al freno uguale a 700 CV ( BHP ) . Per le navi di potenza diversa si applicano i seguenti tassi di conversione : Potenza * Coefficiente * Inferiore a 300 CV * 0,57 * Uguale o superiore a 300 CV , ma inferiore a 400 CV * 0,76 * Uguale o superiore a 400 CV , ma inferiore a 500 CV * 0,85 * Uguale o superiore a 500 CV , ma inferiore a 600 CV * 0,90 * Uguale o superiore a 600 CV , ma inferiore a 700 CV * 0,96 * Uguale o superiore a 700 CV , ma inferiore a 800 CV * 1,00 * Uguale o superiore a 800 CV , ma inferiore a 1 000 CV * 1,07 * Uguale o superiore a 1 000 CV , ma non inferiore a 1 200 CV * 1,11 * Superiore a 1 200 CV * 2,25 * Palangresi diversi da quelli di cui sub 3 c ) * 0,33 * Ai fini dell ' applicazione di questi tassi di conversione alle « parejas » pesca a coppia ) e ai « trios » ( pesca a tre ) , si sommano le potenze dei motori delle navi che vi partecipano . ALLEGATO II Condizioni speciali 1 . La licenza di pesca deve trovarsi a bordo della nave . 2 . Le lettere e cifre di immatricolazione della nave munit di licenza devono figurare distintamente sui due lati di prua e su ogni lato delle sovrastrutture , nel punto visibile . Le lettere e cifre devono essere dipinte in colore contrastante con quello dello scafo o delle sovrastrutture e non devono essere cancellate , modificate , coperte o altrimenti celate . 3 . I seguenti particolari devono essere registrati nel giornale di bordo dopo ogni operazione di pesca : 3.1 . i quantitativi catturati , espressi in kg e ripartiti per specie ; 3.2 . la data e l ' ora d ' inizio e di fine dell ' operazione di pesca ; 3.3 . il riquadro CIEM nel quale sono state effettuate le catture ; 3.4 . il metodo di pesca utilizzato . 4 . Diverse informazioni devono essere comunicate dalle navi munite di licenza alla Commissione delle Comunità europee a Bruxelles ( indirizzo telex : 24189 FISEU-B ) tramite una delle stazioni radio menzionate al punto 6.2 e secondo lo scadenzario seguente ; 4.1 . al momento di ogni ingresso in qualsiasi zona che si estenda sino a 200 miglia marine dalle coste degli Stati membri della Comunità e che formi oggetto della normativa comunitaria in materia di pesca ; 4.2 . al momento di ogni uscita da qualsiasi zona che si estenda fino a 200 miglia marine dalle coste degli Stati membri della Comunità e che formi oggetto della normativa comunitaria in materia di pesca ; 4.3 . al momento di ogni cambio di settore CIEM all ' interno delle zone definite sub 4.1 e 4.2 ; 4.4 . al momento di ogni ingresso in un porto della Comunità ; 4.5 . al momento di ogni uscita da un porto della Comunità ; 4.6 . ogni settimana per la settimana precedente , calcolata a decorrere dalla data di ingresso della nave nelle zone di cui sub 4.1 o a decorrere dalla data di uscita dal porto di cui sub 4.5 . 5 . Le informazioni di cui al punto 4 devono comprendere i seguenti dati : 5.1 . la data , l ' ora e la posizione geografica nonchù il riquadro CIEM ; 5.2 . i quantitativi catturati che si trovano nelle stive , espressi in kg e ripartiti per specie ; 5.3 . i quantitativi catturati a decorrere dalla comunicazione precedente , espressi in kg e ripartiti per specie ; 5.4 . il riquadro CIEM nel quale sono state effettuate le catture ; 5.5 . i quantitativi catturati trasbordati su altre navi a decorrere dalla comunicazione precedente , espressi in kg e ripartiti per specie . 6 . Le comunicazioni previste al punto 5 devono essere trasmesse secondo le condizioni seguenti : 6.1 . Ogni messaggio deve essere comunicato tramite una stazione radio indicata nell ' elenco che segue : Nome della stazione radio * Signale di chiamata * N . Foreland * GNF * Humber * GKZ * Cullercoats * GCC * Wick * GKR * Oban * GNE * Portpatrick * GPK * Anglesey * GLV * Ilfracombe * GIL * Niton * GNI * Stonehaven * GND * Portshead * GKA * * GKB * * GKC * Land ' s End * GLD * Valentia * EJK * Malin Head * EJM * Boulogne * FFB * Brest * FFU * Saint-Nazaire * FFO * Bordeaux-Arcachon * FFC * 6.2 . Se per motivi di forza maggiore le informazioni non possono essere trasmesse dalla nave munita di licenza , il messaggio può essere comunicato da un ' altra nave per conto della prima . 6.3 . Contenuto delle comunicazioni Le informazioni trasmesse in virtù della licenza secondo lo scadenzario previsto al punto 4 devono comprendere , tenuto conto dei dati previsti al punto 5 , gli elementi seguenti : - il nome della nave ; - l ' indicativo radio ; - le lettere e cifre esterne di identificazione ; - il numero della licenza ; - il numero di serie di trasmissione per il viaggio in causa ; - l ' indicazione del tipo di messaggio in base ai diversi punti indicati sub 4 ; - la posizione geografica e il riquadro CIEM ; - i quantitativi catturati giacenti nelle stive , espressi in chilogrammi e ripartiti per specie , utilizzando il codice menzionato al punto 6.4 ; - i quantitativi catturati a decorrere dalla comunicazione precedente , espressi in chilogrammi e ripartiti per specie ; - il riquadro CIEM in cui sono state effettuate le catture ; - i quantitativi catturati trasbordati su altre navi a decorrere dalla comunicazione precedente , espressi in chilogrammi e ripartiti per specie ; - il nome , il segnale di chiamata e , se del caso , il numero di licenza della nave sulla quale è stato effettuato il trasbordo ; - il nome del comandante . 6.4 . Codice per la comunicazione dei dati quantitativi di cui al punto 6.3 : - A : gambero boreale ( Pandalus borealis ) - B : nasello ( Merluccius merlucius ) - C : ippoglosso nero ( Reinhardtius hippoglossoides ) - D : merluzzo ( Gadus morrhua ) - E : eglefino ( Melanogrammus aeglefinus ) - F : ippoglosso ( Hippoglossus hippoglossus ) - G : sgombro ( Scomber scombrus ) - H : suro ( Trachurus trachurus ) - I : pesce sorcio ( Coryphaenoides rupestris ) - J : merluzzo carbonaro ( Pollachius virens ) - K : merlano ( Merlangus merlangus ) - L : aringa ( Clupea harengus ) - M : cicerello ( Ammodytes sp . ) - N : spratto ( Clupea sprattus ) - O : passera ( Pleuronectes platessa ) - P : merluzzo norvegese ( Trisopterus esmarkii ) - Q : molva ( Molva molva ) - R : altri - S : gamberetti ( Penaeidae ) - T : acciughe ( Engraulis encrasicholus ) .
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