Art. 12
In vigore dal 12 giu 1979
Il presente regolamento entra in vigore il giorno seguente alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .
Esso è applicabile dal 1° gennaio al 31 dicembre 1979 .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Lussemburgo , addì 12 giugno 1979 .
Per il Consiglio
Il Presidente
J . FRANÇOIS-PONCET
( 1 ) GU n . C 140 del 5 . 6 . 1979 , pag . 115 .
( 2 ) GU n . L 81 del 31 . 3 . 1979 , pag . 1 .
ALLEGATO I
1 . Contingenti di pesca
Specie * Divisioni CIEM * Quantitativi ( in tonnellate ) *
Nasello * VI * 1 819 ( 1 ) *
* VII * 6 200 ( 1 ) *
* VIII * 7 481 ( 1 ) *
Altre specie costituenti catture accessorie della pesca diretta del nasello * VI * 3 638 *
* VII * 12 400 *
* VIII * 14 962 *
Acciuga * VIII * 29 000 ( 2 ) *
Tonno * Nessuna limitazione * *
( 1 ) Di cui 1 500 t sono trasferite dal contingente per gli ultimi tre mesi del 1978 ; tale quantità è suddivisa come segue :
- divisione VI : 176 t ;
- divisione VII : 600 t ;
- divisione VIII : 724 t .
( 2 ) Sono da sottrarre da questo quantitativo le catture effettuate da navi battenti bandiera della Spagna nella zona di pesca spagnola .
2 . Catture accessorie ammesse
Specie pescata a titolo diretto * Specie pescata a titolo di catture accessorie * Limiti ammessi delle catture accessorie *
Nasello * Merluzzo bianco * Le catture accessorie complessive di queste specie non possono superare in peso il 3 % delle catture totali che si trovano a bordo *
* Eglefino * *
* Merlano * *
* Merluzzo giallo * *
* Carbonaro * *
* Clupeidi * Le catture accessorie complessive di queste specie non possono superare in peso il 5 % delle catture totali che si trovano a bordo *
* Scampi * *
* Sogliola * Le catture accessorie di queste specie non possono essere trattenute a bordo *
* Passera di mare * *
* Aringa * *
Sardina * Suro * Le catture accessorie di questa specie non possono superare in peso il 10 % delle catture totali o il 10 % di qualsiasi campione di almeno 100 kg di pesce constatato a bordo , dopo cernita , nella stiva della nave *
* Altre specie ( compresi gli invertebrati ) * Le catture accessori di tutte le altre specie non possono essere trattenute a bordo *
3 . Numero di licenze che possono essere rilasciate per le varie divisioni CIEM
Tipo di pesca * Divisioni CIEM * Numero di licenze * Elenco completo delle navi *
a ) Navi per la pesca al nasello * VI * 31 ( 1 ) * - *
* VII * 87 ( 1 ) * - *
* VIII * 82 ( 1 ) * - *
b ) Navi per la pesca delle sardine ( navi per la pesca al cianciolo sotto 100 tsl ) * VIII * 40 * 71 *
c ) Palangresi sotto 100 tsl * VIII a * 10 * 17 *
d ) Pesca da navi non eccedenti 50 tsl , esercitata esclusivamente con canne da pesca * VIII * 50 * 60 *
e ) Navi che esercitano la pesca dell ' acciuga a titolo di pesca principale * VIII * 160 * - *
f ) Navi che esercitano la pesca dell ' acciuga a titolo di esca viva * VIII * 120 * - *
g ) Navi per la pesca dei tonni * VI , VII , VIII * Nessuna limitazione * *
( 1 ) Cifra fissata sulla base di una nave tipo avente potenza al freno uguale a 700 CV ( BHP ) .
Per le navi di potenza diversa si applicano i seguenti tassi di conversione :
Potenza * Coefficiente *
Inferiore a 300 CV * 0,57 *
Uguale o superiore a 300 CV , ma inferiore a 400 CV * 0,76 *
Uguale o superiore a 400 CV , ma inferiore a 500 CV * 0,85 *
Uguale o superiore a 500 CV , ma inferiore a 600 CV * 0,90 *
Uguale o superiore a 600 CV , ma inferiore a 700 CV * 0,96 *
Uguale o superiore a 700 CV , ma inferiore a 800 CV * 1,00 *
Uguale o superiore a 800 CV , ma inferiore a 1 000 CV * 1,07 *
Uguale o superiore a 1 000 CV , ma non inferiore a 1 200 CV * 1,11 *
Superiore a 1 200 CV * 2,25 *
Palangresi diversi da quelli di cui sub 3 c ) * 0,33 *
Ai fini dell ' applicazione di questi tassi di conversione alle « parejas » pesca a coppia ) e ai « trios » ( pesca a tre ) , si sommano le potenze dei motori delle navi che vi partecipano .
ALLEGATO II
Condizioni speciali
1 . La licenza di pesca deve trovarsi a bordo della nave .
2 . Le lettere e cifre di immatricolazione della nave munit di licenza devono figurare distintamente sui due lati di prua e su ogni lato delle sovrastrutture , nel punto visibile .
Le lettere e cifre devono essere dipinte in colore contrastante con quello dello scafo o delle sovrastrutture e non devono essere cancellate , modificate , coperte o altrimenti celate .
3 . I seguenti particolari devono essere registrati nel giornale di bordo dopo ogni operazione di pesca :
3.1 . i quantitativi catturati , espressi in kg e ripartiti per specie ;
3.2 . la data e l ' ora d ' inizio e di fine dell ' operazione di pesca ;
3.3 . il riquadro CIEM nel quale sono state effettuate le catture ;
3.4 . il metodo di pesca utilizzato .
4 . Diverse informazioni devono essere comunicate dalle navi munite di licenza alla Commissione delle Comunità europee a Bruxelles ( indirizzo telex : 24189 FISEU-B ) tramite una delle stazioni radio menzionate al punto 6.2 e secondo lo scadenzario seguente ;
4.1 . al momento di ogni ingresso in qualsiasi zona che si estenda sino a 200 miglia marine dalle coste degli Stati membri della Comunità e che formi oggetto della normativa comunitaria in materia di pesca ;
4.2 . al momento di ogni uscita da qualsiasi zona che si estenda fino a 200 miglia marine dalle coste degli Stati membri della Comunità e che formi oggetto della normativa comunitaria in materia di pesca ;
4.3 . al momento di ogni cambio di settore CIEM all ' interno delle zone definite sub 4.1 e 4.2 ;
4.4 . al momento di ogni ingresso in un porto della Comunità ;
4.5 . al momento di ogni uscita da un porto della Comunità ;
4.6 . ogni settimana per la settimana precedente , calcolata a decorrere dalla data di ingresso della nave nelle zone di cui sub 4.1 o a decorrere dalla data di uscita dal porto di cui sub 4.5 .
5 . Le informazioni di cui al punto 4 devono comprendere i seguenti dati :
5.1 . la data , l ' ora e la posizione geografica nonchù il riquadro CIEM ;
5.2 . i quantitativi catturati che si trovano nelle stive , espressi in kg e ripartiti per specie ;
5.3 . i quantitativi catturati a decorrere dalla comunicazione precedente , espressi in kg e ripartiti per specie ;
5.4 . il riquadro CIEM nel quale sono state effettuate le catture ;
5.5 . i quantitativi catturati trasbordati su altre navi a decorrere dalla comunicazione precedente , espressi in kg e ripartiti per specie .
6 . Le comunicazioni previste al punto 5 devono essere trasmesse secondo le condizioni seguenti :
6.1 . Ogni messaggio deve essere comunicato tramite una stazione radio indicata nell ' elenco che segue :
Nome della stazione radio * Signale di chiamata *
N . Foreland * GNF *
Humber * GKZ *
Cullercoats * GCC *
Wick * GKR *
Oban * GNE *
Portpatrick * GPK *
Anglesey * GLV *
Ilfracombe * GIL *
Niton * GNI *
Stonehaven * GND *
Portshead * GKA *
* GKB *
* GKC *
Land ' s End * GLD *
Valentia * EJK *
Malin Head * EJM *
Boulogne * FFB *
Brest * FFU *
Saint-Nazaire * FFO *
Bordeaux-Arcachon * FFC *
6.2 . Se per motivi di forza maggiore le informazioni non possono essere trasmesse dalla nave munita di licenza , il messaggio può essere comunicato da un ' altra nave per conto della prima .
6.3 . Contenuto delle comunicazioni
Le informazioni trasmesse in virtù della licenza secondo lo scadenzario previsto al punto 4 devono comprendere , tenuto conto dei dati previsti al punto 5 , gli elementi seguenti :
- il nome della nave ;
- l ' indicativo radio ;
- le lettere e cifre esterne di identificazione ;
- il numero della licenza ;
- il numero di serie di trasmissione per il viaggio in causa ;
- l ' indicazione del tipo di messaggio in base ai diversi punti indicati sub 4 ;
- la posizione geografica e il riquadro CIEM ;
- i quantitativi catturati giacenti nelle stive , espressi in chilogrammi e ripartiti per specie , utilizzando il codice menzionato al punto 6.4 ;
- i quantitativi catturati a decorrere dalla comunicazione precedente , espressi in chilogrammi e ripartiti per specie ;
- il riquadro CIEM in cui sono state effettuate le catture ;
- i quantitativi catturati trasbordati su altre navi a decorrere dalla comunicazione precedente , espressi in chilogrammi e ripartiti per specie ;
- il nome , il segnale di chiamata e , se del caso , il numero di licenza della nave sulla quale è stato effettuato il trasbordo ;
- il nome del comandante .
6.4 . Codice per la comunicazione dei dati quantitativi di cui al punto 6.3 :
- A : gambero boreale ( Pandalus borealis )
- B : nasello ( Merluccius merlucius )
- C : ippoglosso nero ( Reinhardtius hippoglossoides )
- D : merluzzo ( Gadus morrhua )
- E : eglefino ( Melanogrammus aeglefinus )
- F : ippoglosso ( Hippoglossus hippoglossus )
- G : sgombro ( Scomber scombrus )
- H : suro ( Trachurus trachurus )
- I : pesce sorcio ( Coryphaenoides rupestris )
- J : merluzzo carbonaro ( Pollachius virens )
- K : merlano ( Merlangus merlangus )
- L : aringa ( Clupea harengus )
- M : cicerello ( Ammodytes sp . )
- N : spratto ( Clupea sprattus )
- O : passera ( Pleuronectes platessa )
- P : merluzzo norvegese ( Trisopterus esmarkii )
- Q : molva ( Molva molva )
- R : altri
- S : gamberetti ( Penaeidae )
- T : acciughe ( Engraulis encrasicholus ) .
Storico versioni
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