Art. 1

Art. 1

In vigore dal 12 giu 1979
1 . In deroga agli importi fissati nell ' allegato I , parte 6 , del regolamento ( CEE ) n . 710/79 , gli importi compensativi monetari applicabili negli scambi tra l ' Italia e la Francia ai prodotti di cui nell ' allegato del presente regolamento sono quelli figuranti in questo stesso allegato allorchù - le formalità doganali di esportazione sono state espletate nel periodo compreso fra il 30 marzo e l ' 8 aprile 1979 e - le formalità doganali di esportazione sono state espletate nel periodo compreso fra il 9 aprile e il 22 aprile 1979 . 2 . Tuttavia , questi importi sono concessi unicamente su richiesta dell ' interessato e semprechù quest ' ultimo fornisca la prova che le date di espletamento delle formalità doganali di esportazione coincidono con i termini di cui al primo trattino del paragrafo 1 .
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