Art. 4

Art. 4

In vigore dal 8 giu 1979
Gli Stati membri istituiscono un sistema di sorveglianza doganale o amministrativa per accertarsi che le carni siano trasformate , in particolare un controllo che consenta di determinare il quantitativo di carni conge late disossate impiegato per la fabbricazione delle conserve omogeneizzate .
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