Art. 3

Art. 3

In vigore dal 8 giu 1979
1 . L ' articolo 14 , paragrafo 3 , lettera b ) , del regolamento ( CEE ) n . 805/68 può essere applicato ove si constati che i quantitativi di carni congelate detenuti dagli organismi d ' intervento superano o possono superare 10 000 tonnellate . 2 . In caso di applicazione dell ' articolo 14 , paragrafo 3 , lettera b ) , del regolamento ( CEE ) n . 805/68 , l ' applicazione delle misure della precedente lettera a ) è sospesa . 3 . Gli si applicano nel caso di cui al paragrafo 1 .
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