Art. 2

Art. 2

In vigore dal 7 giu 1979
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , il 7 giugno 1979 . Per la Commissione Finn GUNDELACH Vicepresidente ( 1 ) GU n . L 54 del 5 . 3 . 1979 , pag . 81 . ( 2 ) GU n . L 334 dell ' 1 . 12 . 1978 , pag . 76 . ( 3 ) Autorizzata unicamente nel Landkreis Bad Kreuznach . ( 4 ) Autorizzata nel Regierungsbezirk Koblenz , escluso il Landkreis Bad Neuenahr-Ahrweiler . ( 5 ) Autorizzata nel Regierungsbezirk Rheinhessen-Pfalz , esclusi i comuni di Trechlingshausen , Oberheimbach , Niederheimbach , Oberdiebach , Bacharach e di Breitscheid .
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1979:1129:oj#art-2