Art. 2
In vigore dal 7 giu 1979
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles , il 7 giugno 1979 .
Per la Commissione
Finn GUNDELACH
Vicepresidente
( 1 ) GU n . L 54 del 5 . 3 . 1979 , pag . 81 .
( 2 ) GU n . L 334 dell ' 1 . 12 . 1978 , pag . 76 .
( 3 ) Autorizzata unicamente nel Landkreis Bad Kreuznach .
( 4 ) Autorizzata nel Regierungsbezirk Koblenz , escluso il Landkreis Bad Neuenahr-Ahrweiler .
( 5 ) Autorizzata nel Regierungsbezirk Rheinhessen-Pfalz , esclusi i comuni di Trechlingshausen , Oberheimbach , Niederheimbach , Oberdiebach , Bacharach e di Breitscheid .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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