Art. 3

Art. 3

In vigore dal 6 giu 1979
Il titolo d ' importazione è valido dalla data del rilascio , ai sensi dell ' articolo 9 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 193/75 , sino alla fine del terzo mese successivo . Tuttavia , i titoli destinati ad essere utilizzati per realizzare importazioni nell ' ambito di contratti di moltiplicazione registrati conformemente al disposto del regolamento ( CEE ) n . 2514/78 sono validi dalla data del rilascio fino alla fine del sesto mese successivo , senza peraltro eccedere la fine della campagna di commercializzazione .
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