Art. 5
In vigore dal 5 giu 1979
Gli stati membri versano nella riserva , entro il 15 luglio 1979 , la frazione non utilizzata della loro quota iniziale che , alla data del 10 luglio 1979 , ecceda il 20 % del volume iniziale . Essi possono trasferire una quantità superiore se hanno motivo di ritenere che non verrà utilizzata .
Gli Stati membri comunicano alla Commissione , entro il 15 luglio 1979 , il totale delle importazioni dei prodotti in oggetto effettuate sino al 10 luglio 1979 incluso e imputate sul contingente comunitario , nonchù , se del caso , la frazione della quota iniziale che essi trasferiscono alla riserva .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1979:1111:oj#art-5