Art. 7
In vigore dal 30 mag 1979
Fatte salve le disposizioni dell ' , paragrafo 1 , quando per un ' azione di aiuti alimentari , sotto forma di farina , le condizioni di mobilitazione dei cereali prevedono che l ' aggiundicatario debba prelevare una determinata quantità di frumento tenero dalle scorte di un organismo d ' intervento e allorchù , per attivare l ' esecuzione di tale aiuto , l ' aggiudicatario ha utilizzato una quantità equivalente di frumento tenero delle proprie scorte , l ' indennità di compensazione di cui all ' articolo 1 del regolamento ( CEE ) n . 946/79 gli viene ugualmente accordata sulla quantità di frumento tenero che deve ancora prelevare alla data del 31 luglio 1979 nei magazzini dell ' organismo d ' intervento .
Storico versioni
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