Art. 2

Art. 2

In vigore dal 30 mag 1979
1 . Il quantitativo minimo necessario alla data del 31 luglio 1979 perchù una giancenza possa beneficiare di un ' indennità di compensazione è fissato rispettivamente a : - 75 tonnellate per il frumento tenero e il granturco appartenenti alle imprese commerciali , - 20 tonnellate per il frumento tenero e il granturco appartenenti all ' industria di trasformazione , - 10 tonnellate per il frumento tenero e la segala appartenenti all ' industria molitaria . 2 . I quantitativi minimi di cui sopra s ' intendono refiriti a partite di qualità omogenea e rispondenti ai requisti minimi di qualità per l ' intervento per la campagna 1978/1979 . Per la segala detenuta dall ' industria molitaria alla fine della campagna è ammessa come prova di sufficiente qualità la macinazione ai fini dell ' alimentazione umana .
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