Art. 9

Art. 9

In vigore dal 28 mag 1979
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , il 28 maggio 1979 . Per la Commissione Finn GUNDELACH Vice presidente ( 1 ) GU n . L 148 del 28 . 6 . 1968 , pag . 24 . ( 2 ) GU n . L 61 del 5 . 3 . 1977 , pag . 1 . ( 3 ) GU n . L 106 del 29 . 4 . 1977 , pag . 27 . ( 4 ) GU n . L 89 del 9 . 4 . 1979 , pag . 1 . ( 5 ) GU n . L 28 del 5 . 2 . 1969 , pag . 10 . ( 6 ) GU n . L 188 dell ' 1 . 8 . 1968 , pag . 1 . ( 7 ) GU n . L 59 del 10 . 3 . 1969 , pag . 1 . ( 8 ) GU n . L 327 del 22 . 11 . 1978 , pag . 5 . ( 9 ) GU n . L 190 del 14 . 7 . 1976 , pag . 1 . ( 10 ) GU n . L 105 del 27 . 4 . 1979 , pag . 22 . ( 11 ) GU n . L 132 del 30 . 5 . 1979 , pag . 11 .
Storico versioni

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