Art. 4

Art. 4

In vigore dal 28 mag 1979
In deroga alle disposizioni dell ' articolo 13 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 216/69 , l ' organismo d ' intervento competente informa i singoli concorrenti in merito al risultato della gara . Tale informazione viene trasmessa al più tardi il terzo giorno lavorativo successivo alla comunicazione mediante telescritto agli Stati membri della decisione concernente i prezzi minimi presi in considerazione .
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1979:1042:oj#art-4