Art. 1

Art. 1

In vigore dal 28 mag 1979
1 . Dal 1° luglio 1979 al 30 giugno 1980 , un contingente tariffario comunitario di 6 700 tonnellate è aperto per la anguille fresche ( vive o morte ) , refrigerate o congelate , della sottovoce ex 03.01 A II della tariffa doganale comune , destinate ad essere trasformate nelle aziende di affumicatura o di scorticatura o destinata alla fabbricazione industriale dei prodotti della voce 06.04 della tariffa doganale comune . Il controllo dell ' utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l ' applicazione delle disposizioni comunitarie nella materia . 2 . Entro i limiti di tale contingente tariffario il dazio della tariffa doganale comune è totalmente sospeso .
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