Art. 2

Art. 2

In vigore dal 22 mag 1979
Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1979 . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , il 22 maggio 1979 . Per la Commissione Finn GUNDELACH Vicepresidente ( 1 ) GU n . L 359 del 31 . 12 . 1974 , pag . 1 . ( 2 ) GU n . L 170 del 27 . 6 . 1978 , pag . 1 . ( 3 ) GU n . L 156 del 25 . 6 . 1977 , pag . 4 . ( 4 ) GU n . L 361 del 23 . 12 . 1978 , pag . 8 .
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