Art. 3

Art. 3

In vigore dal 17 mag 1979
I regolamenti n. 143 e n. 26/64/CEE sono abrogati a decorrere dal 20 maggio 1978. (1)GU n. L 54 del 5.3.1979, pag. 124. (2)GU n. 30 del 20.4.1962, pag. 989/62. (3)GU n. 127 dell'1.12.1962, pag. 2789/62. (4)GU n. 48 del 19.3.1964, pag. 753/64. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti ì suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 1979. Per la Commissione François-Xavier ORTOLI Vicepresidente ALLEGATO I TABELLA 1 AZIENDE E SUPERFICIE COLTIVATA A VITE E SUPERFICIE AGRICOLA UTILIZZATA (SAU) SECONDO TIPO DI PRODUZIONE E CLASSI DI GRANDEZZA >PIC FILE= "T0012123"> TABELLA 2 AZIENDE, SUPERFICIE COLTIVATA A VITE (a) E SUPERFICIE AGRICOLA UTILIZZATA (SAU) PER CLASSI DI GRANDEZZA E SECONDO LA PARTE (%) DELLA SAU COLTIVATA A VITE 2.1. Tutte le aziende 2.2. Aziende con superfici destinate esclusivamente alla produzione di v.q.p.r.d. 2.3. Aziende con superfici destinate esclusivamente alla produzione di altri vini 2.4. Aziende con superfici coltivate esclusivamente a varietà di uva da tavola 2.5. Altre aziende con superfici coltivate a vite >PIC FILE= "T0012124"> TABELLA 3 AZIENDE E SUPERFICIE COLTIVATA A VARIETÀ DI UVE DA VINO, SECONDO CLASSI DI GRANDEZZA E PARTE (%) RAPPRESENTATA DALLA SUPERFICIE DESTINATA ALLA PRODUZIONE DI V.Q.P.R.D. RISPETTO ALLA SUPERFICIE COLTIVATA A VARIETÀ DI UVE DA VINO >PIC FILE= "T0012125"> TABELLA 4 SUPERFICIE COLTIVATA A VARIETÀ DI UVE DA VINO RIPARTITA PER VARIETÀ ED ETÀ DELLE VITI, IN ETTARI >PIC FILE= "T0012126"> TABELLA 5 SUPERFICIE COLTIVATA A VARIETÀ DI UVE DA VINO SECONDO LA NATURA DELLA PRODUZIONE E PER CLASSI DI RENDIMENTO, IN ETTARI >PIC FILE= "T0012127"> ALLEGATO II Ai sensi del presente regolamento, s'intende per: a) azienda: un'unità tecnico-economica, soggetta ad una gestione -unitaria, che produce prodotti agricoli; b) superficie agricola utilizzata (SAU): la totalità della superficie dei seminativi, dei prati permanenti e pascoli, dei terreni destinati a coltivazioni permanenti e degli orti familiari; c) superficie viticola coltivata: l'insieme delle superfici vitate, in produzione e non ancora in produzione, destinate alla produzione di uva e/o di materiali per la moltiplicazione vegetativa della vite, che sono state regolarmente sottoposte alle pratiche colturali per ottenere un prodotto commerciabile; d) superfici coltivate a varietà di uve da vino per v.q.p.r.d.: superfici, coltivate a varietà di uve da vino, atte alla produzione di vini di qualità prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.), che rispondono alle norme del regolamento (CEE) n. 338/79 del Consiglio del 5 febbraio 1979 (1), alle disposizioni stabilite in applicazione del medesimo e, inoltre, alle disposizioni nazionali previste all'articolo 19 dello stesso regolamento; e) superfici coltivate a varietà di uve da vino per altri vini: superfici, coltivate a varietà di uve da vino, destinate alla produzione di vini che non siano v.q.p.r.d.; f) campagna viticola: la campagna viticola inizia il 1º settembre e termina il 31 agosto; g) materiali per la moltiplicazione vegetativa della vite ; barbatellai ; vigneti di viti madri di portainnesto: vedi le definizioni contenute nella direttiva 68/193/CEE del Consiglio, del 9 aprile 1968, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite (2); h) varietà di uve da vino ; varietà di uve da tavola: vedi le definizioni contenute nel regolamento (CEE) n. 347/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo alle norme generali per la classificazione delle varietà di viti (3). (1)GU n. L 54 del 5.3.1979, pag. 48. (2)GU n. L 93 del 17.4.1968, pag. 15. (3)GU n. L 54 del 5.3.1979, pag. 75.
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