Art. 2

Art. 2

In vigore dal 17 mag 1979
1. Le definizioni relative alle indagini di base figurano nell'allegato II. 2. Poiché ogni indagine statistica di base riguarda la situazione alla fine d'una campagna viticola, la superficie a vite piantata, reimpiantata o innestata nel corso della campagna viticola precedente l'indagine viene considerata come avente meno di un anno.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1979:991:oj#art-2