Art. 4

Art. 4

In vigore dal 15 mag 1979
1 . In un traffico di conferenza tra uno Stato membro della Comunità e un paese parte al codice di comportamento , che non sia un paese dell ' OCSE , una compagnia di navigazione di un altro paese dell ' OCSE che desideri partecipare alla ridistribuzione di cui all ' del presente regolamento può farlo , con riserva di una reciprocità definita a livello governativo o armatoriale . 2 . Fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo , l ' del codice di comportamento non è applicato nei traffici di conferenza fra gli Stati membri e , su base di reciprocità , fra tali Stati e gli altri paesi dell ' OCSE che sono parti al codice . 3 . Il paragrafo 2 del presente articolo non pregiudica la possibilità di partecipazione a tali traffici , in qualità di compagnie di navigazione di un paese terzo , conformemente ai principi dell ' del codice di comportamento , delle compagnie di navigazione di un paese in via di sviluppo , riconosciute come compagnie di navigazione nazionali ai sensi del codice e a ) già membri di una conferenza che svolge tali traffici , oppure b ) ammesse a tale conferenza ai sensi dell ' , paragrafo 3 , del codice . 4 . L ' e l ' articolo 14 , paragrafo 9 , del codice di comportamento non si applicano nei traffici di conferenza tra gli Stati membri e , su base di reciprocità , fra tali Stati e gli altri paesi dell ' OCSE che sono parti al codice . 5 . Nei traffici do conferenza tra gli Stati membri nonchù tra tali Stati e gli altri paesi dell ' OCSE che sono parti al codice di comportamento , i caricatori e gli armatori degli Stati membri non insistono ai fini dell ' applicazione delle procedure di composizione delle controversie stabilite nel capitolo VI del codice nù tra di loro nù , su base di reciprocità , nei confronti di caricatori ed armatori di altri paesi dell ' OCSE , semprechù altre procedure di composizione delle controversie siano convenute tra di loro . Essi devono in particolare avvalersi interamente delle possibilità offerte dall ' articolo 25 , paragrafi 1 e 2 , del codice per comporre le controversie mediante procedure diverse da quelle previste al capitolo VI del codice .
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