Art. 3
In vigore dal 15 mag 1979
1 . Qualora una conferenza marittima operi un « pool » o un accordo di attracco , di servizio e/o di ripartizione del traffico sotto qualsiasi forma , conformemente all ' del codice di comportamento , il volume del carico spettante in base a tale codice al gruppo di compagnie di navigazione nazionali di ciascuno Stato membro partecipante al traffico , o alle compagnie di navigazione degli Stati membri partecipanti al traffico in quanto compagnie di navigazione di un paese terzo , formerà oggetto di ridistribuzione , salvo decisione contraria di tutte le compagnie che sono membri della conferenza e parti delle presenti norme di ridistribuzione . Tale ridistribuzione delle quote di traffico è effettuata in base ad una decisione unanime delle compagnie di navigazione che sono membri della conferenza e partecipano a tale ridistribuzione , al fine di garantire a tutte queste compagnie un ' equa quota del traffico della conferenza .
2 . La quota che sarà in definitiva assegnata a ciascun partecipante sarà stabilita in base a principi commerciali , tenendo conto in particolare :
a ) del volume di carico trasportato dalla conferenza e prodotto dagli Stati membri il cui traffico è svolto dalla conferenza stessa ;
b ) delle prestazioni rese in passato dalle compagnie di navigazione nel traffico componente il « pool » ;
c ) del volume di carico trasportato dalla conferenza ed istradato attraverso i porti degli Stati membri ;
d ) delle esigenze dei caricatori i cui carichi sono trasportati dalla conferenza .
3 . Se non viene raggiunto nessun accordo per la ridistribuzione del carico di cui al paragrafo 1 , la questione è sottoposta a conciliazione , su richiesta di una delle parti , secondo la procedura di cui all ' allegato II . Ogni controversia non risolta mediante procedura di conciliazione può essere sottoposta ad arbitrato , con l ' accordo delle parti . In tal caso il lodo arbitrale vincola le parti .
4 . Le quote assegnate conformemente ai paragrafi 1 , 2 e 3 sono regolarmente rivedute , ad intervalli che devono essere fissati in precedenza , tenuto conto dei criteri di cui al paragrafo 2 , segnatamente dal punto di vista della fornitura ai caricatori di servizi adeguati ed efficaci .
Storico versioni
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