Art. 2

Art. 2

In vigore dal 15 mag 1979
1 . Nel caso di una conferenza esistente , ogni gruppo di compagnie di navigazione della stessa nazionalità che ne sono membri decide mediante negoziato commerciale con un ' altra compagnia di navigazione di tale nazionalità se quest ' ultima può partecipare a detta conferenza come compagnia di navigazione nazionale . Qualora venga istituita una nuova conferenza , le compagnie di navigazione della stessa nazionalità decidono mediante negoziato commerciale quale o quali tra di esse potrà o potranno partecipare alla futura conferenza come compagnie di navigazione nazionali . 2 . Se i negoziati di cui al paragrafo 1 non portano ad un accordo , ciascuno Stato membro può , su richiesta di una delle compagnie interessate e previa consultazione della totalità di esse , adottare le opportune misure per comporre la controversia . 3 . Ciascuno Stato membro vigila affinchù tutte le compagnie di navigazione che utilizzano navi e sono stabilite nel suo territorio conformemente al trattato che istituisce la Comunità economica europea , ricevano lo stesso trattamento delle compagnie che hanno la sede sociale sul suo territorio ed il cui effettivo controllo è ivi esercitato .
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1979:954:oj#art-2