Art. 1

Art. 1

In vigore dal 8 mag 1979
1 . Per il frumento tenero e la segala utilizzata nell ' alimentazione umana , raccolti nella Comunità e giacenti nelle scorte alla fine della campagna di commercializzazione 1978/1979 , è concessa un ' indennità di compensazione . 2 . È parimenti concessa un ' indennità di compensazione per il granturco raccolto nella Comunità e che si trova nelle scorte nelle zone di produzione eccedentarie della Comunità alla fine della campagna di commercializzazione 1978/1979 . 3 . L ' indennità di compensazione concessa è pari alla differenza tra il prezzo indicativo in moneta nazionale valido l ' ultimo mese della campagna di commercializzazione 1978/1979 è il prezzo indicativo in moneta nazionale valido il primo mese della campagna di commercializzazione 1979/1980 . Qualora il risultato del calcolo dia un importo negativo , l ' indennità è riportata a zero .
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