Art. 4

Art. 4

In vigore dal 8 mag 1979
La franchigia di cui all ' è concessa dall ' autorità competente dello Stato membro nel cui territorio è situato l ' istituto o l ' organismo destinatario , su richiesta di quest ' ultimo . Salvo in caso di applicazione dell ' , paragrafo 1 , ultimo comma , la concessione della franchigia è subordinata alla condizione che sia stato accertato , in base alle modalità stabilite dalle disposizioni d ' applicazione adottate secondo la procedura di cui all ' , paragrafo 2 , che non sono attualmente fabbricati nella Comunità oggetti equivalenti a quelli per i quali è richiesta la franchigia .
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