Art. 2
In vigore dal 7 mag 1979
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles , il 7 maggio 1979 ,
Per la Commissione
Étienne DAVIGNON
Membro della Commissione
RETTIFICHE
Rettifica del regolamento ( CEE ) n . 576/79 del Consiglio , del 26 marzo 1979 , recante apertura , ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per taluni vini a denominazione di origine della sottovoce ex 22.05 C della tariffa doganale comune , originari del Marocco ( 1979/1980 )
( Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n . L 77 del 29 marzo 1979 )
A pagina 7 , la tabella figurante all ' , paragrafo 1 , è sostituita dalla seguente :
« N . della tariffa doganale comune * Designazione delle merci *
22.05 * Vini di uve fresche ; mosti di uve fresche mutizzati con alcole ( mistelle ) : *
* C . altri : *
* - Vini con le seguenti denominazioni di origine : *
* Berkane , Sais , Beni M'Tir , Guerrouane , Zemmour , Zennata , con titolo alcolometrico effettivo non superiore a 15 % vol e presentati in recipienti contenenti due litri o meno » *
Rettifica al regolamento ( CEE ) n . 839/79 della Commissione , del 27 aprile 1979 , che fissa i prelievi all ' importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
( Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n . L 106 del 28 aprile 1979 )
A pagina 11 , allegato , sottovoce 04.01 B II della tariffa doganale comune ,
anzichù : « 129,13 » ,
leggi : « 129,31 » .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1979:911:oj#art-2