Art. 1
In vigore dal 3 mag 1979
Il prelievo da pagare per i quantitativi di olio d ' oliva della sottovoce 15.07 A della doganale comune sottoposti al regime di fissazione mediante gara , importati a decorrere dal 1° aprile 1979 in virtù dei titoli le cui domande sono state presentate prima di tale data , è il prelievo indicato nel titolo in oggetto , diminuito dall ' ammontare in appresso indicato :
( ECU/100 kg )
N . della tariffa doganale comune * Grecia * Paesi terzi *
15.07 A I a ) * 24,18 * 24,18 *
15.07 A I b ) * 24,18 * 24,18 *
15.07 A I c ) * 24,18 * 24,18 *
15.07 A II a ) * 27,81 * 31,43 *
15.07 A II b * 30.22 * 35.06 *
La differenza tra il prelievo effettivamente pagato e il prelievo applicabile , tenuto conto della diminuzione di cui al comma precedente , è restituita su domanda dell ' interessato .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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