Art. 1 · il regolamento ( CEE ) n . 2960/77 è modificato come appresso :

Art. 1

il regolamento ( CEE ) n . 2960/77 è modificato come appresso :

In vigore dal 3 mag 1979
1 . All ' articolo 5 il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente : « 3 . Durante il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1979 , il prezzo minimo si intende al netto di imposte e si riferisce a 100 kg d ' olio d ' oliva , messo in fusti appartenenti all ' acquirente , caricato su un veicolo dell ' acquirente alla porta del deposito , oppure messo in cisterna dell ' acquirente alla porta del deposito stesso » . 2 . Il testo dell ' articolo 6 , secondo comma , è sostituito dal seguente : « Il campione è suddiviso in due flaconi etichettati , sigillati in presenza del depositario e dell ' interessato o di un suo rappresentante debitamente autorizzato . Uno dei flaconi è consegnato all ' interessato , l ' altro al depositario » . 3 . Il testo dell ' articolo 10 è sostituito dal seguente : « Articolo 10 L ' organismo d ' intervento provvede ad informare immediatamente ciascun offerente , mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno , del risultato della sua partecipazione alla gara » . 4 . All ' articolo 11 , paragrafo 1 , è aggiunto il seguente comma : « Prima della sigillatura , l ' aggiudicatario può farsi consegnare un campione di detto olio . Il campione è suddiviso in due flaconi etichettati , sigillati in presenza del depositario e dell ' aggiudicatario o di un suo rappresentante debitamente autorizzato . Uno dei flaconi è consegnato all ' aggiudicatario , l ' altro al depositario , ai fini dell ' eventuale verifica della corrispondenza tra il prodotto per il quale si è proceduto alla campionatura di cui all ' articolo 5 e il prodotto aggiudicato . » 5 . Il testo dell ' articolo 12 è sostituito dal seguente : « Articolo 12 1 . Prima di procedere al ritiro dell ' olio , l ' acquirente è tenuto a versare all ' organismo d ' intervento l ' importo provvisorio del prezzo di vendita . L ' importo provvisorio è calcolato moltiplicando la quantità di cui è dichiarata composta la partita per il prezzo offerto per la partita medesima . 2 . Se l ' importo provvisorio non è versato nel termine previsto dall ' articolo 13 , paragrafo 1 , la vendita è risolta di pieno diritto , senza formalità particolari . In deposito cauzionale di cui all ' articolo 8 è incamerato . 3 . In caso di vendita a fini di esportazione , l ' acquirente , prima di procedere al ritiro dell ' olio , costituisce un deposito cauzionale destinato a garantire che l ' esportazione avrà luogo conformemente al disposto dell ' , paragrafo 2 » . Il testo dell ' articolo 13 è sostituito dal seguente : « Articolo 13 1 . L ' acquirente ritira la totalità della partita aggiudicata . Il ritiro può iniziare dal momento in cui è versato l ' importo provvisorio di cui all ' articolo 12 , paragrafo 1 , e , in caso di vendita per l ' esportazione , quando viene costituito il deposito cauzionale di cui all ' articolo 12 , paragrafo 3 . Il ritiro deve concludersi , al più tardi , il quanrantesimo giorno successivo al ricevimento dell ' informazione di cui all ' articolo 10 . Tuttavia , se l ' interessato è stato dichiarato aggiudicatario per un quantitativo superiore a 1 000 tonnellate , il ritiro deve concludersi , al più tardi , il sessantesimo giorno che segue il ricevimento dell ' informazione di cui sopra . 2 . Il quantitativo d ' olio consegnato all ' acquirente può essere differente dal quantitativo per il quale è stata presentata l ' offerta , a seconda della quantità effettivamente contenuta nel recipiente all ' atto della consegna » . 7 . Il testo dell ' articolo 14 , paragrafo 1 , è sostituito dal seguente : « Articolo 14 1 . Una volta ultimato il ritiro dell ' olio , l ' organismo d ' intervento rilascia una fattura per l ' importo definitivo del prezzo di vendita . L ' importo definitivo è calcolato moltiplicando il quantitativo effettivamente ritirato , previa deduzione del peso d ' acqua e d ' impurità che superi lo 0,2 % oli d ' oliva vergini e lo 0,5 % per gli oli di sanse , per il prezzo offerto per la partita in causa . Il peso d ' acqua e d ' impurità è determinato mediante analisi di un campione di massa al momento della fornitura » . 8 . Il secondo comma dell ' articolo 21 è soppresso .
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