Art. 3

Art. 3

In vigore dal 2 mag 1979
1 . L ' aiuto è concesso soltanto per i formaggi entrati in ammasso durante il periodo d ' ammasso . Questo inizia il 7 maggio 1979 e termina al più tardi il 30 settembre dello stesso anno . 2 . Il formaggio posto in ammasso può uscire dallo stesso soltanto durante il periodo di uscita dall ' ammasso . Tale periodo inizia il 1° ottobre 1979 e termina il 31 marzo dell ' anno successivo .
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1979:875:oj#art-3