Art. 2 · 1 . Il contratto d ' ammasso è stipulato se sono soddisfatte le condizioni seguenti :

Art. 2

1 . Il contratto d ' ammasso è stipulato se sono soddisfatte le condizioni seguenti :

In vigore dal 2 mag 1979
a ) la partita di formaggi che è oggetto del contratto è costituita da almeno 100 forme ; b ) i formaggi recano , in caratteri indelebili , l ' indicazione , se del caso sotto forma di numero , dell ' azienda nella quale sono stati fabbricati , nonchù il giorno e il mese di fabbricazione ; c ) i formaggi sono stati fabbricati almeno 30 giorni prima del giorno di inizio dell ' ammasso indicato nel contratto ; d ) i formaggi hanno soddisfatto ad un esame di qualità dal quale risulti che presentano garanzie sufficienti per la loro inclusione , al termine dell ' affinazione : - nella categoria « A » in Francia , - in « Markenkaese » o « Klasse fein » in Germania , - nella categoria « prima qualità » in Danimarca ; e ) il depositante s ' impegna : - a mantenere i formaggi durante tutta la durata dell ' ammasso in locali alla temperatura massima di cui alla lettera f ) ; - a non modificare la composizione della partita sotto contratto durante il periodo di validità dello stesso senza l ' autorizzazione dell ' organismo d ' intervento ; - a tenere una contabilità di magazzino e comunicare ogni settimana all ' organismo d ' intervento le entrate o le uscite effettuate durante la settimana precedente ; f ) la temperatura massima dei locali d ' ammasso è di + 6° C per l ' Emmental e di + 10° C per il Gruyère . Gli Stati membri sono autorizzati ad ammettere una temperatura massima di + 10° C per l ' Emmental qualora il formaggio oggetto del contratto sia già stagionato . 2 . Il contratto non può essere stipulato prima dell ' entrata in ammasso del formaggio .
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1979:875:oj#art-2