Art. 2
In vigore dal 26 apr 1979
Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1979 .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles , il 26 aprile 1979 .
Per la Commissione
Finn GUNDELACH
Vicepresidente
( 1 ) GU n . L 118 del 20 . 5 . 1972 , pag . 1 .
( 2 ) GU n . L 45 del 22 . 2 . 1979 , pag . 1 .
( 3 ) GU n . L 75 del 27 . 3 . 1979 , pag . 5 .
( 4 ) GU n . L 84 del 4 . 4 . 1979 , pag . 1 .
Storico versioni
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