Art. 2
In vigore dal 19 giu 1978
Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 1978.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 19 giugno 1978.
Per il Consiglio
Il Presidente
P. DALSAGER
(1) GU n. C 85 del 10. 4. 1978, pag. 31.
(2) GU n. C 101 del 26. 4. 1978, pag. 10.
(3) GU n. L 246 del 5. 11. 1971, pag. 1.
(4) GU n. L 137 del 3. 6. 1977, pag. 1.
Storico versioni
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