Art. 2

Art. 2

In vigore dal 19 giu 1978
Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 1978. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 19 giugno 1978. Per il Consiglio Il Presidente P. DALSAGER (1)  GU n. C 85 del 10. 4. 1978, pag. 31. (2)  GU n. C 101 del 26. 4. 1978, pag. 10. (3)  GU n. L 246 del 5. 11. 1971, pag. 1. (4)  GU n. L 137 del 3. 6. 1977, pag. 1.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1978:1346:oj#art-2