Art. 2

Art. 2

In vigore dal 22 mag 1978
1 . Le domande di premio presentate prima del giorno dell ' entrata in vigore del presente regolamento , ma non ancora approvate , sono adeguate d ' ufficio alle disposizion dell ' , eccettuati i casi in cui l ' applicazione di tali disposizioni porterebbe a un importo del premio inferiore a quello risultante dalle disposizioni applicabili il giorno della presentazione della domanda . 2 . Per quanto riguarda le domande di premio già approvate , sono adeguati alle disposizioni dell ' del presente regolamento soltanto i premi non ancora corrisposti il giorno dell ' entrata in vigore del presente regolamento ; in tal caso , continuano ad essere applicabili gli e l ' articolo 4 , paragrafi 3 e 4 , del regolamento ( CEE ) n . 1078/77 , nel testo finora in vigore . 3 . Il bestiame lattiero preso in considerazione da una domanda di premio approvata prima dell ' entrata in vigore de presente regolamento non puo formare oggetto di una nuova domanda presentata in base alle disposizioni dell ' .
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1978:1041:oj#art-2