Art. 3 · 1 . Per quanto concerne :

Art. 3

1 . Per quanto concerne :

In vigore dal 19 mag 1978
_ i prezzi d ' acquisto del vino consegnato alla distillazione in applicazione dell ' articolo 6 ter , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 816/70 del Consiglio , del 28 aprile 1970 , relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo ( 9 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2560/77 ( 10 ) , ed i corrispondenti importi dell ' aiuto , _ i prezzi d ' acquisto dovuti dagli organismi d ' intervento nell ' ambito del regime di distillazione dei sottoprodotti della vinificazione , nonché l ' aliquota delle spese a carico degli organismi d ' intervento che verrà finanziata dal FEAOG , sezione garanzia , _ i prezzi d ' acquisto del vino consegnato alla distillazione in applicazione dell ' articolo 24 ter , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 816/70 , ed il corrispondente importo dell ' aiuto , i tassi rappresentativi di cui rispettivamente agli del regolamento ( CEE ) n . 878/77 si applicano a decorrere dal 1 * settembre 1978 . 2 . Il tasso rappresentativo per la lira italiana fissato con regolamento ( CEE ) n . 178/78 e applicabile a norma dell ' , paragrafo 5 , lettera b ) , del regolamento ( CEE ) n . 878/77 , a decorrere dal 22 maggio 1978 nel settore vitivinicolo , non si applica nel quadro delle operazioni di distillazione decise prima dell ' entrata in vigore del presente regolamento .
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