Art. 3
In vigore dal 19 mag 1978
Il presente regolamento entra in vigore il 22 maggio 1978 .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles , il 19 maggio 1978 .
Per la Commissione
Il Vicepresidente
Finn GUNDELACH
( 1 ) GU n . L 148 del 28 . 6 . 1968 , pag . 13 .
( 2 ) Vedi pag . 4 della presente Gazzetta ufficiale .
( 3 ) GU n . L 169 del 18 . 7 . 1968 , pag . 1 .
( 4 ) GU n . L 291 del 28 . 12 . 1972 , pag . 15 .
( 5 ) GU n . L 142 del 22 . 6 . 1972 , pag . 14 .
( 6 ) GU n . L 293 del 23 . 10 . 1976 , pag . 23 .
( 7 ) GU n . L 181 del 9 . 8 . 1972 , pag . 11 .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1978:1048:oj#art-3