Art. 1

Art. 1

In vigore dal 19 mag 1978
A decorrere dal 22 maggio 1978 gli organismi d ' intervento acquistano le carni bovine offerte alle condizioni definite nel regolamento ( CEE ) n . 1896/73 a prezzi compresi entro i limiti fissati in allegato per i singoli prodotti , tenuto conto dell ' età , del peso , della conformazione e dello stato di ingrassamento degli animali da cui provengono i prodotti medesimi .
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