Art. 5

Art. 5

In vigore dal 19 mag 1978
1 . La sovvenzione è concessa soltanto per i prodotti di qualità sana , leale e mercantile , sempre che non sia esclusa o considerevolmente ridotta la loro utilizzazione per il consumo umano a causa delle loro caratteristiche o del loro stato . Qualora tali condizioni qualitative non fossero soddisfatte all ' atto dell ' espletamento delle formalità doganali di immissione al consumo nella Riunione , l ' esemplare di controllo di cui all ' deve recare un ' apposita annotazione nella casella prevista a tale scopo , mediante una delle seguenti menzioni : _ " prodotto non conforme per una quantità pari a ... kg " ( indicare la quantità in cifre ed in lettere ) ( idem in 5 lingue ) ( nell ' ordine italiano , danese , tedesco , francese , inglese , olandese ) . 2 . La sovvenzione è pagata unicamente su domanda scritta dell ' interessato dallo Stato membro nel cui territorio sono state espletate le formalità doganali di esportazione verso la Riunione . Gli Stati membri possono prevedere a tal fine un formulario speciale . 3 . La pratica relativa al pagamento della sovvenzione dev ' essere presentata , salvo casi di forza maggiore , entro sei mesi dal giorno dell ' espletamento delle formalità doganali di esportazione , a pena di decadenza .
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