Art. 3
In vigore dal 19 mag 1978
1 . Il documento di sovvenzione di cui all ' , paragrafo 2 , è valido in tutta la Comunità . Esso è rilasciato ad ogni interessato che ne faccia domanda , a prescindere dal suo luogo di stabilimento nella Comunità . Il rilascio di questo documento è subordinato alla costituzione di un deposito cauzionale che garantisca l ' impegno di esportare verso la Riunione durante il periodo di validità del documento in oggetto e che resta acquisito in tutto o in parte se l ' operazione non è realizzata entro tale termine o se è realizzata solo parzialmente .
2 . Al documento di sovvenzione si applicano le seguenti disposizioni del regolamento ( CEE ) n . 193/75 :
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_ , paragrafo 1
_ articolo 10
_ articolo 11
_ articolo 12
_ articolo 13
_ articolo 15
_ articolo 16
_ articolo 20
3 . Il documento di sovvenzione obbliga ad esportare verso la Riunione , a titolo del documento , la quantità netta di prodotto designata durante il periodo di validatà di detto documento . Qualora la quantità esportata sia inferiore del 7 % o più alla quantità indicata nel documento di sovvenzione , l ' obbligo di esportare è considerato soddisfatto . Qualora la quantità esportata ecceda del 5 % o più la quantità indicata nel documento di sovvenzione , essa è considerata esportata a titolo di detto documento .
4 . I documenti di sovvenzione sono compilati in almeno due esemplari , di cui il primo , detto esemplare per il titolare e recante il numero 1 , è rilasciato senza indugio al richiedente , e il secondo , detto esemplare per l ' organismo emittente e recante il numero 2 , rimane presso l ' organismo medesimo .
L ' esemplare n . 1 del documento di sovvenzione è presentato all ' ufficio presso il quale vengono espletate le formalità doganali di esportazione verso la Riunione . Dopo l ' imputazione e l ' apposizione del visto da parte dell ' ufficio di cui al comma precedente , l ' esemplare n . del documento di sovvenzione è consegnato all ' interessato . Il giorno dell ' espletamento delle formalità doganali è il giorno durante il quale l ' ufficio doganale accetta l ' atto con il quale il dichiarante manifesta la propria volontà di procedere all ' esportazione del prodotto in oggetto .
5 . Per quanto riguarda il periodo di validità del documento di sovvenzione , l ' obbligo di esportare è considerato adempiuto il giorno dell ' espletamento delle formalità doganali di esportazione relative al prodotto considerato .
Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato alla presentazione della prova dell ' espletamento delle formalità doganali di esportazione relative al prodotto interessato .
La prova di cui al comma precedente è fornita mediante presentazione dell ' esemplare n . 1 del documento di sovvenzione e , eventualmente , dell ' esemplare n . 1 , dell ' estratto o degli estratti dei documenti di sovvenzione in oggetto , conformemente alle disposizione del paragrafo 4 .
6 . Lo svincolo del deposito cauzionale ha luogo non appena è stata fornita la prova di cui al paragrafo 5 , terzo comma .
Fatta salva l ' applicazione dell ' articolo 20 del regolamento ( CEE ) n . 193/75 , se l ' obbligo di esportare non è adempiuto , il deposito cauzionale è incamerato in misura pari alla differenza tra :
a ) il 93 % della quantità netta indicata nel documento di sovvenzione e
b ) la quantità netta effettivamente esportata .
Tuttavia , se la quantità netta esportata è inferiore al 7 % della quantità netta indicata nel documento di sovvenzione , il deposito cauzionale da incamerare è inferiore , per un documento di sovvenzione , a 2 unità di conto , lo Stato membro puo svincolare integralmente detto deposito . Su richiesta del titolare del documento , gli Stati membri possono svincolare il deposito cauzionale in forma frazionata e in proporzione alle quantità di prodotti per le quali è stata fornita la prova di cui al paragrafo 5 , terzo comma , sempre che sia stata fornita la prova che è stata esportata una quantità eguale almeno al 7 % della quantità netta indicata nel documento di sovvenzione . Se , salvo caso di forza maggiore , la prova di cui al paragrafo 5 non è stata fornita , nei sei mesi che seguono l ' ultimo giorno di validità del documento di sovvenzione , il deposito cauzionale è incamerato .
7 . La domanda del documento di sovvenzione e il documento recano nella casella 12 una delle seguenti menzioni scritta in rosso o sottolineata in rosso :
" Documento di sovvenzione riso Riunione _ Regolamento ( CEE ) n . 1418/76 , articolo 11 bis " .
Nella casella 18 è iscritta una delle seguenti menzioni :
" Sovvenzione riso Riunione prefissata il ( giorno in cui è stato richiesto il documento ) " .
L ' intestazione del titolo d ' esportazione o di prefissazione è sbarrata in rosso come pure la casella 17 .
8 . Il documento di sovvenzione è valido a decorrere dalla data del suo rilascio , ai sensi dell ' , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 193/75 fino alla fine del terzo mese successivo .
9 . Il tasso del deposito cauzionale di cui al paragrafo 1 è di 3 unità di conto per tonnellata .
Storico versioni
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