Art. 1
Il regolamento ( CEE ) n . 685/69 è modificato come segue :
In vigore dal 19 mag 1978
1 . All ' articolo 23 , il paragrafo 6 è sostituito dal seguente :
" 6 . Il contratto di ammasso
a ) dev ' essere stipulato per iscritto ed indicare il giorno di inizio dell ' ammasso contrattuale che deve cadere nel periodo di ammasso di cui all ' articolo 28 , paragrafo 1 ;
b ) dev ' essere stipulato dopo l ' entrata del burro all ' ammasso e in un termine massimo di un mese dalla data dell ' inizio dell ' ammasso contrattuale " .
2 . Al paragrafo 1 dell ' articolo 24 del regolamento ( CEE ) n . 685/69 , le disposizioni della lettera c ) sono sostituite dalle seguenti disposizioni :
" c ) un importo per giorno di ammasso contrattuale calcolato in funzione del prezzo di acquisto del burro , espresso in moneta nazionale , praticato dall ' organismo d ' intervento dello Stato membro interessato il giorno della stipulazione del contratto di vendita e di un tasso d ' interesse dell ' 8,50 % all ' anno ; " ,
è aggiunto il seguente comma :
" Gli importi di cui alle lettere a ) , b ) e d ) sono convertiti in moneta nazionale applicando il tasso rappresentativo valido l ' ultimo giorno di ammasso che dà diritto all ' aiuto in conformità del comma precedente " .
3 . All ' articolo 27 , la prima frase è sostituita dalla seguente :
" L ' aiuto all ' ammasso della crema puo essere accordato soltanto se trattasi di crema pastorizzata prodotta direttamente a partire dal latte , il cui tenore di materia grassa è pari o inferiore all ' 80 % " .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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