Art. 7
In vigore dal 19 mag 1978
1 . L ' organismo d ' intervento versa all ' interessato , secondo le indicazioni precisate nella proposta del medesimo :
a ) un solo acconto pari al 60 % del contributo comunitario convenuto , nel termine di sei settimane dal giorno della firma del contratto e del disciplinare ,
b ) o quattro acconti di uno stesso importo pari ciascuno al 20 % del contributo comunitario convenuto , ad intervalli di due mesi ; il primo di questi acconti è pagato nel termine di sei settimane dal giorno della firma del contratto e del disciplinare .
2 . Il versamento di ciascun acconto è subordinato alla costituzione presso l ' organismo d ' intervento di una cauzione pari all ' importo dell ' acconto stesso , maggiorato del 10 % .
3 . Lo svincolo delle cauzioni e il versamento del saldo da parte dell ' organismo d ' intervento sono subordinati all seguenti condizioni :
a ) l ' organismo d ' intervento constata che l ' interessa ha adempiuto gli obblighi stabiliti nel disciplinare ;
b ) la relazione di cui all ' , paragrafo 1 , è trasmessa alla Commissione e all ' organismo d ' intervento , il quale verifica le indicazioni in essa contenute ;
c ) è presentata la prova che l ' interessato ha speso il proprio contributo per i fini previsti .
4 . Se le condizioni previste al paragrafo 3 non sono adempiute , le cauzioni rimangono acquisite . In tal caso , il relativo importo è detratto dalle spese del FEAOG , sezione garanzia , segnatamente da quelle risultanti dalle misure di cui all ' del regolamento ( CEE ) n . 1079/77 .
Storico versioni
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