Art. 1
Al regolamento ( CEE ) n . 878/77 è aggiunto il seguente articolo :
In vigore dal 12 mag 1978
" Articolo 2 bis
1 . A decorrere dalle dare indicate al paragrafo 2 , si applicano i seguenti tassi rappresentativi :
a ) per il franco belga e il franco lussemburghese :
1 franco belga/1 franco lussemburghese = 0,0202640 unità di conto ;
b ) per la corona danese :
1 corona danese = 0,116733 unità di conto ;
c ) per il marco tedesco :
1 marco tedesco = 0,293912 unità di conto ;
d ) per il franco francese :
1 franco francese = 0,160639 unità di conto ;
e ) per la sterlina irlandese :
1 sterlina irlandese = 1,27079 unità di conto ;
f ) per la lira italiana :
100 lire italiane = 0,0866551 unità di conto ;
g ) per il fiorino olandese :
1 fiorino olandese = 0,293884 unità di conto ;
h ) per la sterlina inglese :
1 sterlina inglese = 1,57678 unità di conto .
2 . Questi tassi rappresentativi si applicano :
a ) per il luppolo , dal 28 aprile 1978 per il franco francese , la sterlina irlandese , la lira italiana e la sterlina inglese ;
b ) per l ' isoglucosio , dal 1 * luglio 1978 ;
c ) per le uova , il pollame , l ' ovoalbumina e la lattoalbumina , dal 1 * agosto 1978 ;
d ) per le carni suine , fatto salvo il paragrafo 3 , dal 17 maggio 1978 , ad eccezione del marco tedesco per cui il tasso previsto al paragrafo 1 è applicabile soltanto dal 1 * novembre 1978 ;
e ) per il vino , dal 16 dicembre 1978 ; altre date possono tuttavia essere previste per le operazioni di distillazione ;
f ) per i prodotti della pesca , dal 1 * gennaio 1979 ;
g ) fatte salve le disposizioni di cui alla lettera h ) , per gli altri prodotti per i quali la campagna di commercializzazione non è ancora cominciata alla data dell ' entrata in vigore di questo regolamento , dall ' inizi della campagna di commercializzazione 1978/1979 ;
h ) dal 22 maggio 1978 :
_ per i concentrati di pomodori per la lira italiana ;
_ per l ' aiuto complementare di cui all ' , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 2511/69 ;
_ in tutti gli altri casi non indicati sopra .
3 . In deroga al paragrafo 2 un tasso rappresentativo di 1 franco francese = 0,154856 unità di conto sarà applicato per il franco francese con effetto dalle seguenti date :
a ) 17 maggio 1978 per le carni suine ;
b ) 1 * luglio 1979 per l ' isoglucosio ;
c ) 1 * agosto 1979 per le uova , il pollame , l ' ovoalbumina e la lattoalbumina ;
d ) 16 dicembre 1979 per il vino ; altre date possono tuttavia essere previste per le operazioni di distillazione ;
e ) 1 * gennaio 1980 per i prodotti della pesca ;
f ) l ' inizio della campagna 1979/1980 , per gli altri prodotti per cui è prevista una campagna di commercializzazione ;
g ) l ' inizio della campagna lattiera 1979/1980 , per tutt gli altri casi non specificati sopra . "
Storico versioni
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