Art. 1 · Al regolamento ( CEE ) n . 878/77 è aggiunto il seguente articolo :

Art. 1

Al regolamento ( CEE ) n . 878/77 è aggiunto il seguente articolo :

In vigore dal 12 mag 1978
" Articolo 2 bis 1 . A decorrere dalle dare indicate al paragrafo 2 , si applicano i seguenti tassi rappresentativi : a ) per il franco belga e il franco lussemburghese : 1 franco belga/1 franco lussemburghese = 0,0202640 unità di conto ; b ) per la corona danese : 1 corona danese = 0,116733 unità di conto ; c ) per il marco tedesco : 1 marco tedesco = 0,293912 unità di conto ; d ) per il franco francese : 1 franco francese = 0,160639 unità di conto ; e ) per la sterlina irlandese : 1 sterlina irlandese = 1,27079 unità di conto ; f ) per la lira italiana : 100 lire italiane = 0,0866551 unità di conto ; g ) per il fiorino olandese : 1 fiorino olandese = 0,293884 unità di conto ; h ) per la sterlina inglese : 1 sterlina inglese = 1,57678 unità di conto . 2 . Questi tassi rappresentativi si applicano : a ) per il luppolo , dal 28 aprile 1978 per il franco francese , la sterlina irlandese , la lira italiana e la sterlina inglese ; b ) per l ' isoglucosio , dal 1 * luglio 1978 ; c ) per le uova , il pollame , l ' ovoalbumina e la lattoalbumina , dal 1 * agosto 1978 ; d ) per le carni suine , fatto salvo il paragrafo 3 , dal 17 maggio 1978 , ad eccezione del marco tedesco per cui il tasso previsto al paragrafo 1 è applicabile soltanto dal 1 * novembre 1978 ; e ) per il vino , dal 16 dicembre 1978 ; altre date possono tuttavia essere previste per le operazioni di distillazione ; f ) per i prodotti della pesca , dal 1 * gennaio 1979 ; g ) fatte salve le disposizioni di cui alla lettera h ) , per gli altri prodotti per i quali la campagna di commercializzazione non è ancora cominciata alla data dell ' entrata in vigore di questo regolamento , dall ' inizi della campagna di commercializzazione 1978/1979 ; h ) dal 22 maggio 1978 : _ per i concentrati di pomodori per la lira italiana ; _ per l ' aiuto complementare di cui all ' , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 2511/69 ; _ in tutti gli altri casi non indicati sopra . 3 . In deroga al paragrafo 2 un tasso rappresentativo di 1 franco francese = 0,154856 unità di conto sarà applicato per il franco francese con effetto dalle seguenti date : a ) 17 maggio 1978 per le carni suine ; b ) 1 * luglio 1979 per l ' isoglucosio ; c ) 1 * agosto 1979 per le uova , il pollame , l ' ovoalbumina e la lattoalbumina ; d ) 16 dicembre 1979 per il vino ; altre date possono tuttavia essere previste per le operazioni di distillazione ; e ) 1 * gennaio 1980 per i prodotti della pesca ; f ) l ' inizio della campagna 1979/1980 , per gli altri prodotti per cui è prevista una campagna di commercializzazione ; g ) l ' inizio della campagna lattiera 1979/1980 , per tutt gli altri casi non specificati sopra . "
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