Art. 2
In vigore dal 2 mag 1978
1 . Le due parti contraenti si concedono nei loro rapporti commerciali il trattamento della nazione più favorita per quanto concerne :
a ) i dazi doganali e le imposizioni di qualsiasi natura applicati all ' importazione , all ' esportazione , alla riesportazione o al transito delle merci , ivi comprese le modalità di riscossione di tali dazi e imposizioni ;
b ) le normative , le procedure e le formalità in materia di sdoganamento , transito , deposito in magazzino e trasbordo dei prodotti importati o esportati ;
c ) le tasse ed altre imposizioni interne che colpiscono direttamente o indirettamente i prodotti e i servizi importati od esportati ;
d ) le formalità amministrative per il rilascio delle licenze di importazione o di esportazione .
2 . Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica quando si tratta :
a ) di vantaggi concessi da una delle parti contraenti agli Stati che fanno parte con la stessa di un ' unione doganale o di una zona di libero scambio ;
b ) di vantaggi accordati da una delle parti contraenti ai paesi limitrofi per facilitare il commercio di frontiera ;
c ) di misure che possano essere attuate da una o dall ' altra parte contraente per far fronte agli obblighi inerenti agli accordi internazionali sui prodotti di base .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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