Art. 11

Art. 11

In vigore dal 2 mag 1978
Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data alla quale le parti contraenti si notificano l ' avvenuto espletamento delle procedure giuridiche necessarie a tal fine . Esso è concluso per un periodo di cinque anni . L ' accordo viene tacitamente rinnovato da un anno all ' altro se nessuna delle due parti ne notifica per iscritto la denuncia all ' altra parte sei mesi prima della sua scadenza . Possono tuttavia esservi apportate modifiche di comune accordo tra le due parti contraenti per tener conto delle nuove situazioni . In fede di che , i sottoscritti , debitamente abilitati a tale fine , hanno firmato il presente accordo . Fatto a Bruxelles , il tre aprile millenovecentosettantotto , in due esemplari nella lingua danese , francese , inglese , italiana , olandese , tedesca e cinese , ciascuno di questi testi facente ugualmente fede . Per il Consiglio delle Comunità europee Per il governo della Repubblica popolare cinese
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